Per la Cassazione nei cantieri edili, l'incaricato deve essere una persona tecnicamente preparata e la sua nomina deve risultare da precisi documenti aziendali. Senza questi requisiti minimi, il titolare è sempre chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio
Non basta,
pertanto, la nomina di un addetto alla sicurezza sui cantieri per cancellare
tutte le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Con la
sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori, la
Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello di Milano nei
confronti del titolare di una società di opere stradali accusato di omicidio
colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno
sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile della
sicurezza non è di per sé motivo sufficiente per esonerare il titolare
dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.
In particolare, se è
vero che l'imprenditore può delegare ad altri i suoi doveri di "osservanza e
sorveglianza" delle norme anti-infortuni, tuttavia questo incarico non può
essere affidato a chiunque. Deve invece trattarsi di una "persona tecnicamente
capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri
decisionali e di intervento". In sostanza: se l'incaricato non possiede dei
"requisiti minimi", la sua attività è come se non ci fosse e le responsabilità
restano interamente a carico del proprietario della ditta. La delega, inoltre,
deve risultare da un documento chiaro e formalmente accettato dal destinatario.
Nel caso specifico che ha motivato il giudizio, il cantiere stradale non era
segnalato in modo da "garantire l'incolumità dei lavoratori": un omissione che,
secondo i giudici, fu la causa del travolgimento di un operaio da parte di un
camion.
La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di
disposizioni che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi
titolare di una posizione di garanzia, deve istruire il personale circa i rischi
inerenti all'attività svolta, adottando nel contempo le opportune misure
precauzionali. Le disposizioni, poi, devono essere sempre da lui controllate e
osservate per evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni. Il "capo" ha
l'obbligo, infine, di controllare in maniera continua ed effettiva che la
strumentazione professionale venga utilizzata correttamente e che i processi di
lavoro si svolgano senza problemi.
Ref. Sito Inail